Linear, la nuova poltrona Ditre Italia23/11/2015 – Linear è la nuova poltrona Ditre Italia che arricchisce la collezione Complementi 2015/2016. Caratterizzata da un design lineare e versatile che rivisita le forme del passato in chiave mode…
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Domani alla Triennale di Milano la presentazione del volume scritto da Beppe Finessi
23/11/2015 – Domani 24 novembre verrà presentato presso la Triennale di Milano il volume Design: 101 storie Zanotta.
Una conversazione con Beppe Finessie Leonardo Sonnoli, rispettivamente autore e graphic designer della pubblicazione, che insieme ad Alessandro Mendini alle ore 18:30 presso Teatro Agorà de La Triennale, ci illustreranno un dizionario di “storie” del design scritto e ordinato attraverso 60 anni di produzione Zanotta:
‘Un sedile da trattore che si trasforma in sgabello, una sella da bicicletta che diventa un punto d’appoggio oscillante ma praticabile, un sacco pieno di pallini di polistirolo che non ha forma ma che proprio per questo… Leggi l’articolo
Le collezioni B-Line per il Natale 201523/11/2015 – B-Line propone per il Natale dei veri e propri “pezzi di design” che fanno la differenza per creare la giusta atmosfera in casa. Tra i colori più amati a Natale troviamo il bia…
Uno spazio 300 mq spita le collezioni più importanti e le ultime novità
23/11/2015 – Snaidero ha inaugurato nel centro di Modena un nuovo punto vendita in cui è possibile vedere le ultime novità cucina dell’Azienda. Tak Design rappresenta il nuovo punto di riferimento per Modena con i suoi oltre 300 mq di spazio espositivo e ospita il meglio dell’arredamento casa offrendo una scelta variegata di soluzioni.
Il nuovo punto vendita Tak Design accoglie alcuni dei modelli di cucine più recenti di Snaidero: quattro modelli per quattro stili completamente diversi che in questo nuovo showroom convivono armoniosamente e offrono la possibilità di dar luce alle diverse anime di un marchio come Snaidero che, attraverso le proprie cucine,… Leggi l’articolo
Con l’entrata in vigore del D.L 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, i condomìni e gli edifici polifunzionali, dotati di un impianto di condizionamento dell’aria centralizzato, o rifornito da una rete di teleriscaldamento, sono tenuti ad installare entro il 31 dicembre del 2016 sistemi di contabilizzazione, di termoregolazione individuali per misurare l’effettivo consumo e al contempo dovranno adottare il criterio della ripartizione dei costi in base alla norma UNI 10200/2015. In questo articolo, il secondo di una serie di quattro, vediamo brevemente i soggetti responsabili, le scadenze per l’attuazione del Decreto e le eventuali sanzioni.
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Il concetto di contabilizzazione del calore, ovvero la misurazione dei consumi per il riscaldamento, il raffreddamento e dell’acqua calda per ciascuna unità immobiliare, viene introdotto per la prima volta con la L. 10 del 1991, già all’avanguardia all’epoca nella UE.
All’art. 26 del comma 5, la L 10/91 recitava: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per la conseguente ripartizione degli oneri di riscaldamento in base al consumo, effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 del Codice civile”.
Al comma 6, dello stesso articolo la L 10/91 recitava: “Per gli edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di riscaldamento devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare”. Insomma, la legge all’avanguardia prevedeva già l’adozione di sistemi di termoregolazione di contabilizzazione del calore sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione, ma senza privilegiare alcun tipo di apparecchiatura.
La L.10/91 è tutt’ora la principale fonte di riferimento, in termini gerarchici, rispetto alla serie di decreti che si sono susseguiti dal 1991 al 2014, i quali passeremo brevemente in rassegna.
Il D.P.R. 412/1993 introduce il rispetto dell’orario di accensione dell’impianto centralizzato mediante un sistema di contabilizzazione del calore, il quale diventa obbligatorio con il D.P.R. 551/1999. Il DPR 59 del 2 aprile del 2009 (art.4) introduce i seguenti concetti: adozione di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione del generatore; obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o d’installazione dell’impianto termico; mantenimento d’impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative e l’errore massimo di misura consentito dei contabilizzatori (inferiore al 5%). Il D.P.R. 59/2009 introduce l’obbligo di contabilizzazione del calore per impianti con distribuzione non equilibrata.
Infine, con il recente D.L. 102/2014 -dopo un periodo di politiche a favore degli impianti termoautonomi- si introduce un’alternativa più ecosostenibile nella gestione dei consumi, ovvero rendere possibile il mantenimento dei vantaggi di un impianto centralizzato e contemporaneamente la libertà di scegliere le temperature, nonché gli orari che più soddisfano le esigenze del singolo utente come avviene in un impianto termoautonomo.
La UNI 10200 -introdotta nel 2005, cogente con l’art. 9 del DLgs 102/2014- a giugno del 2015 sospende alcune parti dell’edizione del 2013 che avevano generato problemi interpretativi (in relazione all’applicazione della UNI EN 834 ) ed esclusione dei ripartitori aventi il fattore K (valutazione globale) non programmabile al momento dell’installazione, e diventa così il documento tecnico normativo di riferimento per l’equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, di acqua calda sanitaria (ACS) in edifici condominali, a cui si aggiungono inevitabilmente anche quelle per il servizio di gestione della contabilizzazione.
Il criterio di calcolo però non contempla le spese di manutenzione straordinaria. Inoltre, la norma distingue i consumi delle singole unità immobiliari di energia termica totale in due tipi: volontari (consumo reale di combustibile fossile e di energia elettrica per ciascuna utenza) misurati mediante contatori o ripartitori di calore e involontari (dovuti alle perdite di rete e alle dispersioni dello stabile). Inoltre, ai fini del calcolo della spesa totale, il D.L. distingue i seguenti tre casi di impianti:
Vediamo brevemente le novità della nuova edizione della UNI 10200:
1) è stata cancellata la prima frase del terzo capoverso del punto 5.1.3: “I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati” al fine di chiarire la possibilità di utilizzo di tutte le tipologie di ripartitori;
2) è stata cancellata la frase di cui al secondo comma del punto D.1 dell’appendice D: “la programmazione dei ripartitori, ai fini del progetto dell’impianto di contabilizzazione indiretta” al fine di consentire la scelta della metodologia più opportuna come richiesto dalla UNI EN 834.
Secondo il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) la termoregolazione senza la contabilizzazione del calore è poco utile in quanto l’utente non è motivato ad utilizzarla. E, viceversa, la contabilizzazione del calore senza la termoregolazione è ugualmente inutile perché l’utente non può regolare il proprio consumo in modo autonomo ed equo.
Sintetizzando ai fini di una corretta gestione del servizio di contabilizzazione, il responsabile dell’impianto deve:
In ultima analisi, evidenziamo le seguenti criticità della norma tecnica la quale non contempla: i coefficienti correttivi in base all’orientamento dell’appartamento, rendendo così più svantaggiati quelli situati nelle zone fredde (nord e nord-est); ulteriori deroghe temporali, oltre alla prima stagione termica, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento degli impianti.
La decisione di adeguare il condominio alle nuove disposizioni normative è in capo all’assemblea dei condomini mediante una delibera, con le maggioranze previste dal comm. 2 dell’art. 1120 del Codice Civile. L’amministratore condominiale, o un soggetto terzo, è invece tenuto a provvedere all’installazione, alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e alla termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è legalmente responsabile. I condomini che non adeguassero il proprio immobile, entro il 31 dicembre del 2016, sarebbero soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Regioni.
In Lombardia e Piemonte, a breve, i termini di adeguamento e le sanzioni saranno allineate alle scadenze nazionali e quindi prorogate. Considerando, che i lavori vanno eseguiti nei mesi in cui le caldaie sono spente (poiché occorre svuotare d’acqua l’intero impianto e smontare tutti i caloriferi) per adeguare l’impianto al nuovo decreto, rimane ancora una sola stagione (aprile – ottobre).
Il legislatore nazionale introduce sanzioni a partire dal 2017, non solo per la mancata installazione dei dispositivi, ma anche per la ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento non conforme a quanto previsto dalla stessa legge, che rimanda alla norma tecnica UNI 10200 e s.m.i.
Si tratta del primo caso, per quanto ci consta, di norma sanzionatoria per ipotesi di ripartizioni di spese di un servizio comune non conforme alla legge. Se al Giudice compete un controllo, di mera legittimità, sulla delibera dell’assemblea condominiale con il conseguente potere di annullare, o meno la stessa, alla Regione invece compete il potere di obbligare il trasgressore a provvedere alla regolarizzazione in termini brevi dalla contestazione immediata, o dall’avvio del procedimento sanzionatorio che può essere avviato anche su segnalazione di un qualsiasi altro terzo portatore di un interesse legittimo (inquilino).
Ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. d) D.Lgs 102/2014 –Criterio di ripartizione della spesa– è fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, di suddividere in base ai soli millesimi di proprietà.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, lettera c) ART. 16 D. Lgs 102/2014 –Sanzione per la mancata installazione– il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare adeguati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (in corrispondenza di ogni radiatore) sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando, da una relazione tecnica di un progettista, o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. Una sanzione amministrativa di pari importo viene applicata al condominio alimentato dal teleriscaldamento, o dal tele raffreddamento, o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) –Sanzione per una ripartizione non conforme a norma UNI 10200 del menzionato D.L.
In caso di accertata violazione delle disposizioni il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione dell’impianto condominiale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata, o dalla data di notificazione dell’atto di cui al comma 17.
Ci auguriamo che questa nuova disposizione non si traduca in un’ulteriore tassazione occulta per tutti coloro i quali, indipendentemente dalla loro volontà, non riusciranno ad adeguare gli impianti condominiali entro i termini stabiliti dalla legge.
Con il D.L 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” entro il 31 dicembre del 2016 i condomini, e gli edifici polifunzionali, dotati di un impianto di condizionamento dell’aria centralizzato, o rifornito da una rete di teleriscaldamento, dovranno dotarsi di sistemi di contabilizzazione, di termoregolazione del calore e adottare il criterio della ripartizione dei costi in base alla norma UNI 10200/2015. In questo articolo, il primo di una serie di quattro, vediamo brevemente le motivazioni dell’aggiornamento normativo ed i benefici dell’adozione delle tecniche moderne di contabilizzazione e regolazione del calore.
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La premessa fondamentale a questo nuovo obbligo, deriva dal riconoscimento -da parte della UE- della necessità di affrontare sfide senza precedenti, ossia di ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di energia non rinnovabile, di razionalizzare risorse energetiche scarse, nonché di contrastare i cambiamenti climatici e, insomma, di superare la crisi economica, aggravata molto probabilmente dal fallimento del modello economico lineare, ormai insostenibile. In questo contesto, dunque, l’efficienza energetica costituisce un valido strumento. Essa può migliorare la sicurezza dell’ approvvigionamento dell’Unione, riducendo il consumo di energia primaria del 20% -corrispondente a 368 MTOE (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) rispetto alle proiezioni del 1990- entro l’orizzonte temporale del 2020, diminuendo in particolare le importazioni di energia da fonti fossili e le conseguenti emissioni climalteranti. E infine, raggiungere l’obiettivo, non marginale rispetto a quanto fin qui elencato, di creare posti di lavoro di qualità elevata nei diversi settori connessi con l’efficienza energetica.
Chi ha esperienza di partecipazione in assemblee dei condòmini, avrà sicuramente potuto constatare che, per i diversi modi di fruizione degli appartamenti (diverse esigenze d’orario, o locali inutilizzati per lunghi periodi, etc.) è altamente improbabile riuscire a soddisfare in qualche modo, e “contemporaneamente”, le diverse esigenze degli utenti, senza contrastare con il contenimento dei consumi, dei costi e quindi con il rispetto dell’ambiente. Ci aspettiamo dunque che, a conti fatti, la nuova disposizione possa finalmente essere un efficace strumento per la mitigazione delle esternalità negative e per indurre corretti comportamenti per la massimizzazione della redditività dell’investimento negli interventi di contabilizzazione dei consumi, salvaguardando il comfort all’interno dell’edificio e la salubrità dello stesso.
Si tratta di due interventi che è consigliabile realizzare congiuntamente: la termoregolazione, poiché mira a ridurre il consumo di calore e la contabilizzazione, poiché serve per l’equa ripartizione delle spese condominiali. Vediamone i principali vantaggi.
Da un punto di vista puramente tecnico, gli impianti centralizzati presentano i seguenti vantaggi rispetto a quelli termoautonomi, sostenendo un’inversione di tendenza del mercato. Vediamone le principali motivazioni:
Gli svantaggi dei sistemi centralizzati sono piuttosto limitati: la maggiore dispersione di calore nelle tubazioni -perché le tratte sono più lunghe, specialmente in condomini molto grandi- e i problemi “comportamentali” (il condomino che sistematicamente non paga la sua quota, quello che regola la temperatura al massimo e poi apre le finestre, e tante altre storie di ordinaria conflittualità condominiale).
Da un punto di vista tariffario, la convenienza non è così evidente come possiamo immaginare, in parte per la scarsa trasparenza che da sempre caratterizza le utilities, in parte anche per la legislazione in continuo divenire che privilegia, a seconda dei governi di turno, l’una o l’altra lobby (di fabbricanti di caldaie, installatori, ecc.).
A novembre 2015 la situazione è la seguente: l’IVA e le aliquote di accise, come si evince dalla tabella 1, variano con la regione geografica e crescono con il consumo.
Fasce di consumo annuo | Aliquota di accisa Centro Nord | Aliquota di accisa Territori Mezzogiorno | Aliquota IVA |
Da 0 a 120 mc |
0,044 €/mc | 0,038 €/mc | 10% |
Da 121 a 480 mc |
0,175 €/mc |
0,135 €/mc |
10% |
Da 481 a 1560 mc |
0,170 €/mc |
0,120 €/mc |
22% |
Oltre 1560 mc |
0,186 €/mc |
0,150 €/mc |
22% |
“La somministrazione di gas naturale per usi civili, per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 del D.Lgs. 2.2.2007 n. 26, dal 1° gennaio 2008, è soggetta all’aliquota IVA del 10% sui primi 480 metri cubi consumati in ogni anno solare e all’aliquota IVA del 22% sui consumi eccedenti tale ammontare, nonché ad aliquote di accisa (e di addizionale regionale) differenziate in relazione a quattro scaglioni di consumo, ai quali vengono imputati i consumi di ciascun anno solare.”
In genere, le quote fisse e le componenti variabili di costo sono molto articolate, come si evince dalle tariffe del servizio di fornitura domestica “in maggior tutela” pubblicate dall’ENI.
Suggeriamo il seguente esercizio per valutare la convenienza di un impianto centralizzato rispetto ad uno termoautonomo: ad esempio si consideri un condominio di 6 unità abitative nella Regione Piemonte. Per semplicità, supporremo che il consumo termico annuo sia identico per tutti gli appartamenti, pari a 250 Sm3 (metri cubi standar) equivalenti di gas (PCS = 38,52 MJ/Sm3).
La Tabella 2 illustra il costo annuo per appartamento in entrambe le ipotesi impiantistiche, calcolato in base alle voci di costo definite nel sito dell’ENI.
Voce di spesa annua | corrisp. unitario | Impianto termoautonomo | Impianto centralizzato | ||
quantità | totale | quantità | totale/6 unità | ||
Componente servizio trasporto (€/Sm3) | 0,045327 | 250 | 11,33175 | 1500 | 11,33175 |
Costi fissi distribuzione (€/anno) | 61,79 | 1 | 61,79 | 1 | 10,29833333 |
Costi variabili distribuzione (€/Sm3) | |||||
da 0 a 120 Sm3 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
da 121 a 480 Sm3 | 0,078303 | 130 | 10,17939 | 360 | 4,69818 |
da 481 a 1560 Sm3 | 0,071669 | 0 | 0 | 1020 | 12,18373 |
Costo della materia prima gas (€/Sm3) | 0,267563 | 250 | 66,89075 | 1500 | 66,89075 |
Oneri aggiuntivi (€/Sm3) | 0,0245 | 250 | 6,125 | 1500 | 6,125 |
Componente vendita al dettaglio cliente domestico singolo (€/anno) | 57,76 | 1 | 57,76 | 0 | 0 |
Componente vendita al dettaglio cliente domestico condominio (€/anno) | 75,86 | 0 | 0 | 1 | 12,64333333 |
Componente vendita al dettaglio, parte variabile (€/Sm3) | 0,007946 | 250 | 1,9865 | 1500 | 1,9865 |
Componente squilibri e perequazione (solo condomini e utenze non domestiche, €/Sm3) | 0,001336 | 0 | 0 | 1500 | 0,334 |
Componente fondo per risparmio energetico ed energie rinnovabili (€/Sm3) | 0,0069 | 250 | 1,725 | 1500 | 1,725 |
Componenteoneri fondo qualità servizi (€/Sm3) | 0,001526 | 250 | 0,3815 | 1500 | 0,3815 |
Componente eventuali squilibri perequazione ed eventuali conguagli (€/Sm3) | 0,013617 | 250 | 3,40425 | 1500 | 3,40425 |
Compensazione dei costi di commercializzazione, parte fissa (€) | -27,01 | 1 | -27,01 | 1 | -4,501666667 |
Compensazione dei costi di commercializzazione, parte variabile | |||||
da 0 a 120 Sm3 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
da 121 a 480 Sm3 | 0,0376 | 130 | 4,888 | 360 | 2,256 |
da 481 a 1560 Sm3 | 0,0217 | 0 | 0 | 1020 | 3,689 |
Componente per servizio di misura (€/Sm3) | 0,003175 | 250 | 0,79375 | 1500 | 0,79375 |
Aliquote d’accisa Centro-Nord | |||||
da 0 a 120 Sm3 | 0,044 | 120 | 0 | 120 | 0 |
da 121 a 480 Sm3 | 0,175 | 130 | 22,75 | 360 | 10,5 |
da 481 a 1560 Sm3 | 0,17 | 0 | 0 | 1020 | 28,9 |
Subtotale annuo | 222,99589 | 173,63941 | |||
IVA | |||||
da 0 a 120 Sm3 | 10% | 107,03803 | 10,70380272 | 83,346917 | 1,38911528 |
da 121 a 480 Sm3 | 10% | 115,95786 | 11,59578628 | 250,04075 | 4,16734584 |
da 481 a 1560 Sm3 | 22% | 0 | 0 | 708,44879 | 25,97645574 |
Totale Annuo | 245,295479 | 205,1723269 |
Si osserva una convenienza di 40 € annui a favore degli impianti condominiali centralizzati rispetto a quelli termoautonomi. La condizione sine qua non, affinché detta convenienza sia effettiva, risiede proprio nella condizione che la ripartizione della spesa sia assolutamente equa, fatto possibile solo in presenza di un impianto di contabilizzazione ben progettato e correttamente installato.
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Questi, in sintesi, alcuni dei contenuti approvati, che tornano ora all’esame della Camera.
Imu e Tasi sulla prima casa e sugli immobili invenduti
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20/11/2015 – Capire le difficoltà nel ‘vivere la città’ di coloro che hanno un handicap simulando la disabilità per riuscire a progettare senza ostacoli e per tutti.
Questo l’obiettivo di ingegneri, architetti e geometri genovesi che il 17 novembre 2015 si sono finti disabili (salendo su carrozzelle, impugnano bastoni bianchi e bendandosi) per cambiare ottica lavorativa e capire realmente come realizzare contesti urbani senza ostacoli.
Abbattimento barriere architettoniche: la sperimentazione di Genova
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20/11/2015 – Potenziare e calibrare gli strumenti tecnici, fiscali e normativi per fare salire “l’industria della rigenerazione urbana” dalla dimensione micro dove è attiva e produttiva, grazie agli ecobonus per le ristrutturaz…
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Akira Fujishima dell’università di Tokio nel 1990 è stata la prima ad osservare che una pellicola di biossido di titanio sotto l’azione della luce del sole azionava un processo di fotocatalisi.
La fotosintesi clorofilliana delle piante è un tipico esempio di fotocatalisi. A differenza della fotosintesi, in cui la clorofilla cattura la luce solare per trasformare acqua e anidride carbonica in ossigeno e glucosio, la fotocatalisi (in presenza di un catalizzatore e di luce) genera un agente ossidante in grado di trasformare le sostanze organiche presenti nell’aria in anidride carbonica e sali (nitrati di sodio e di calcio).
È un processo che già avviene in natura ma che la fotocatalisi accelera. I sali che si depositano al suolo vengono rimossi dal vento e dalla pioggia, mentre l’anidride carbonica si disperde nell’atmosfera.
Il fotocatalizzatore in questo caso è il biossido di titanio (TiO2) che, irraggiato dalla luce solare o da una lampada a raggi UV sulla lunghezza d’onda 400-315 nm, assorbe l’energia portata da un fotone e scatena la reazione che decompone le sostanze inquinanti organiche ed inorganiche presenti nell’aria sottoposta al processo. Il meccanismo con cui i materiali come il biossido di titanio trasferiscono l’energia assorbita dalla luce ad altre sostanze poste nelle loro immediate vicinanze consiste nella donazione di elettroni. Il titanio non interviene nella reazione fotocatalitica, la favorisce soltanto prestando i suoi elettroni che successivamente riacquista dall’ambiente. Quindi non si consuma. Il biossido di titanio si comporta solo come accettore di elettroni.
Sono stati concepiti depuratori d’aria di diverse dimensioni, da quelli per uso domestico a sistemi di ventilazione per trafori. Un’altra applicazione è quella di rivestire i materiali da costruzione con fotocatalizzatori per rimuovere gli agenti inquinanti dalle strutture. Questo metodo che può essere chiamato “passive air purification”. L’obiettivo principale è la riduzione dei livelli di ossido di azoto (gas NOx) che oltre a creare problemi respiratori, contribuisce alla formazione dello smog e delle piogge acide. I prodotti fotocatalitici in grado di abbattere l’inquinamento atmosferico rientrano nelle “Linee Guida per l’utilizzo di sistemi innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento ambientale” indicate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto ministeriale del 1 aprile 2004 in attuazione della legge 16 gennaio 2004 n. 045. Secondo il CodiceST001 sono materiali fotocatalitici: “malte, pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti contenenti sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio per la riduzione di ossidi di azoto, VOC, batteri e di altri inquinanti atmosferici”.
L’efficacia della reazione fotocatalitica è massima durante il giorno e minima nelle ore di oscurità, tranne nel caso di utilizzo di lampade a raggi UV che garantiscono quindi una stessa efficacia. Pertanto, una tipica applicazione di materiali fotocatalitici è quella di usare lampade UV per purificare l’aria. I raggi UV, tuttavia, sono anche conosciuti per i loro effetti a lungo tempo nocivi per gli essere viventi, responsabili di danni alla salute ed in particolare alla pelle.
A differenza degli altri sistemi di illuminazione tradizionali con uno spettro continuo in cui sono presenti contemporaneamente tante frequenze cromatiche, il LED ha una sola frequenza e produce un fascio luminoso assolutamente privo di raggi infrarossi e ultravioletti. Oltre ai vantaggi in termini di risparmio energetico, durata e di sostituzione/manutenzione derivanti dal sistema di illuminazione LED, queste lampade sono utilizzate per purificare l’aria attraverso il processo di fotocatalisi, sostituendo la tecnologia tradizionale attivata dai raggi UV. Il catalizzatore, infatti, si attiva con luce visibile.
L’attività di purificazione avviene durante tutto il tempo di accensione, grazie al trattamento della lampada con una nanotecnologia, frutto di ricerca e innovazione. La luce attiva il processo di fotocatalisi che permette alle molecole di triossido di tungsteno (WO3) di generare i Reactive Oxygen Species, capaci di decomporre gli odori sgradevoli (derivanti, ad esempio, da cucina o bagno), gas e vapori inquinanti (come la formaldeide), ma anche di distruggere virus, germi e batteri. Il Triossido di Tungsteno è più efficace di qualsiasi altro agente antibatterico (e di altri materiali fotocatalitici come il biossido di titanio che reagiscono principalmente ai raggi UV). Queste innovative lampade LED, quindi, illuminano gli ambienti svolgendo contemporaneamente le funzioni appena citate.
Tra i vantaggi nell’utilizzo della tecnologia LED durante il processo fotocatalico il primo e più interessante è senz’altro il fatto che il catalizzatore, ovvero il triossido di tungsteno, non si attiva con i raggi UV; la reazione, come detto all’inizio, non consuma il catalizzatore che ricopre la superficie della lampada, quindi non c’è bisogno di nessuna manutenzione o sostituzione del film; inoltre, non vengono rilasciati materiali inquinanti.
Questa innovazione nel campo dell’efficienza energetica e della sanificazione dell’aria trova diversi campi d’applicazione: strutture di cura, residenze per anziani, ambulatori pubblici e privati, scuole, hotel, ristoranti, mezzi di trasporto pubblico e tutti i luoghi in cui è presente un forte inquinamento indoor o si rende necessario garantire la salute e il benessere delle persone.
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