Superbonus, se l’impresa dà forfait chi paga la parcella del professionista?

21/02/2025 – La parcella professionale assicura il diritto alla retribuzione per la prestazione svolta dal tecnico nell’abito di un contratto.
 
Ma cosa accade se il professionista porta a termine il suo incarico di progettazione, ma i lavori non vengono realizzati perchè l’impresa si tira indietro?

Di recente il Tribunale di Monza ha risolto un contenzioso sorto tra un architetto e un condominio a causa di lavori Superbonus in condominio mai eseguiti e del dubbio sul pagamento della parcella al professionista.
 
Il dubbio sulla parcella professionale
Il condominio ha deliberato la realizzazione di lavori antisismici e di efficientamento energetico agevolati con il Superbonus.
 
La delibera prevedeva che l’architetto si occupasse della progettazione…Continua a leggere su Edilportale.com]]>

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Caduta del frontalino di un balcone, responsabilità e risarcimento del danno

19/02/2025 – La caduta di un frontalino di un balcone è un evento che può comportare gravi danni a persone e cose, con la conseguente necessità di determinare le responsabilità e i possibili risarcimenti.

In tali circostanze, si potrà generare una responsabilità in capo al proprietario dell’immobile, all’amministratore del condominio, a tutti i condomini, in alcuni casi, anche in capo ad altre figure, come l’impresa che ha effettuato lavori di manutenzione.

La normativa applicabile, sia quella codicistica che quella giurisprudenziale, fornisce gli strumenti necessari per comprendere come accertare la responsabilità e il danno subito dalle vittime, nonché le modalità di risarcimento.
 
Caduta frontalino balcone, le responsabilità
Il quadro normativo di riferimento per la responsabilità per …Continua a leggere su Edilportale.com]]>

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Garanzia per i vizi dell’opera, se ne può impedire la decadenza?

07/02/2025 – La garanzia per i vizi è da inquadrarsi nelle tutele del committente che possono essere poste in essere in alcuni casi e che può condurre sia alla riparazione del vizio stesso che alla riduzione del prezzo nei casi in cui l’opera sia o difettosa o difforme rispetto a quanto stabilito nel contratto d’appalto e dal capitolato.
 
L’articolo 1667 del Codice Civile, rubricato “Difformità e vizi dell’opera”, così prevede: “L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore.
 
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltat…Continua a leggere su Edilportale.com]]>

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