Classificazione sismica degli edifici: le linee guida 2017

Da anni è in vigore la classificazione e certificazione energetica degli edifici che, sin dal suo arrivo, ha avuto l’obiettivo di fotografare il panorama edilizio italiano e darne una valutazione in termini di efficienza energetica e sostenibilità, anche sulla scorta dei riferimenti europei e internazionali. In seguito ad eventi catastrofici sul territorio nazionale, si è cominciato a discutere dell’opportunità di introdurre anche una certificazione sismica del costruito italiano. Lo scorso febbraio, è stato adottato il decreto con cui dal 1° marzo 2017 sono entrate in vigore le lenee guida per la certificazione sismica degli edifici su territorio italiano.

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Detrazioni fiscali 2016 per le tende a rullo

La legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha prorogato fino al 31 Dicembre 2016 gli incentivi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione fiscale, nella misura del 65%, è stata estesa anche per l’acquisto e la posa di schermature solari (quali tende a rullo, pergole, frangisole, ecc…) così come già previsto dall’Ecobonus 2015.

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Contabilizzazione del calore nei condomini: entro fine anno obbligo per tutti

A seguito della direttiva 2012/27/UE recepita in Italia dal D. Lgs. 102/2014 (in seguito modificato e integrato con il decreto legislativo del Luglio 2016), scatta l’obbligo per tutti i condomini che abbiano un impianto di riscaldamento o climatizzazione centralizzato di installare dei contabilizzatori di calore per ogni unità immobiliare. Cosa fare per adeguarsi alla norma per la contabilizzazione del calore?

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Come accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione di edificio e impianti

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state aggiornate le misure economiche finalizzate al miglioramento delle prestazioni del sistema edificio-impianto mediante interventi di ristrutturazione e risparmio energetico. Riassumiamo brevemente come accedere alle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione di edificio e impianti, la cumulabilità delle stesse e le scadenze previste.

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Legge di stabilità 2016: agevolazioni fiscali per edifici esistenti performanti

Dal 2007 ad oggi numerosi sono stati i provvedimenti legislativi che si sono succeduti per favorire misure economiche finalizzate al miglioramento delle prestazioni del sistema edificio-impianto mediante interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Vediamo quali sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, quali sono i tipi d’interventi ammessi, le aliquote di detrazione e i limiti di spesa.

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Abbattimento barriere architettoniche: normative e criteri progettuali

La progettazione sostenibile mira a ridurre non solo gli impatti ambientali – in termini di consumo di risorse non rinnovabili e di emissioni inquinanti – ma anche a rendere fruibili gli edifici e gli spazi pubblici da parte di disabili. L’articolo approfondisce l’evoluzione normativa nazionale ed i criteri progettuali per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche.

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Contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici: valutazioni economiche e criticità

Con il D.L 4 luglio 2014, n. 102  “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” entro il 31 dicembre del 2016 i condomìni, e gli edifici polifunzionali, dotati di un impianto di condizionamento dell’aria centralizzato, o rifornito da una rete di teleriscaldamento, dovranno installare sistemi di contabilizzazione, di termoregolazione individuali per misurare l’effettivo consumo -di ciascuna unità immobiliare- e adottare il criterio della ripartizione dei costi in base alla norma UNI 10200/2015. In questo articolo, l’ultimo di una serie di quattro, vediamo brevemente quali sono le relative ricadute economiche e sociali.

Come effettuare la contabilizzazione del calore negli edifici

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Secondo un’indagine di Altroconsumo, benché i costi degli interventi varino in funzione dello stato degli impianti presenti, indicativamente si approssimano ai seguenti ordini di grandezza in base al numero di unità immobiliari:

  • Palazzina di 20/30 unità immobiliari: 7-8 mila euro
  • Palazzina di 30/60 unità immobiliari: 9-10 mila euro
  • Palazzina di circa 100 unità immobiliari: 11-12 mila euro

I suddetti costi sono comprensivi di: lavaggio dell’impianto di riscaldamento prima dell’installazione delle valvole, installazione di una pompa elettronica per la modulazione della potenza di circolo dell’acqua, installazione di un defangatore e di un addolcitore dell’acqua.

BONUS FISCALI E IVA AL 10%

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Fino a tutto il 2016 (L. di Stabilità 190/2014) ai condomìni spetta la detrazione per gli interventi di edilizia, eseguiti cioè sulle parti comuni, i cui lavori vengono pagati dal singolo condomino attraverso appositi bonifici con ritenuta dell’8% (prevista per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati).

Per beneficiare del c.d. bonus ristrutturazioni, occorre richiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale cumulativo, ottenuto sulla base delle istruzioni e i chiarimenti formulati dall’Agenzia con la risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 che riguardano anche i cd. condomìni minimi (fino a otto condòmini), ma che ai fini della detrazione, sono obbligati a richiedere il codice fiscale mediante il modello AA5/6. Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, devono essere specificati, distintamente per ciascuno di essi: le generalità e il codice fiscale; i dati catastali delle rispettive unità immobiliari; i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi; le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, intestate sempre al condominio.

A conti fatti è raccomandabile prevedere non solo l’installazione dei ripartitori su ciascun corpo scaldante, ma anche la sostituzione della caldaia con una a condensazione per sfruttare la detrazione fiscale del 65% entro la fine del 2015.

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In questo contesto è da valutare anche il costo per la redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica) da parte di un un tecnico abilitato non coinvolto però nel processo di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto. L’APE si rende necessaria solo nei seguenti casi: quando gli interventi di riqualificazione delle prestazioni dell’impianto (o dell’involucro edilizio) determini il miglioramento di prestazione energetica di almeno una classe e quindi comporti la decadenza dell’APE, eventualmente esistente.          

Dal 2016 il vantaggio fiscale sarà ridotto al 36%, salvo proroghe dell’ultima ora. Sostituendo il generatore con uno più efficiente e inserendo un sistema di contabilizzazione di termoregolazione dell’impianto, il risparmio energetico condominiale dovrebbe attestarsi tra il 30 e il 40% che risulta doppiamente conveniente rispetto alla contabilizzazione abbinata alla termoregolazione.

Vantaggi degli interventi di efficientamento

  • Riqualificazione tecnologica della centrale termica con sistemi innovativi e conseguente rivalutazione dell’immobile.
  • Ottimizzazione del processo di produzione e di utilizzo dell’energia.
  • Risparmio energetico.
  • Autonomia di gestione del riscaldamento nelle singole unità immobiliari.
  • Maggiore sicurezza dell’intero impianto.
  • Delega al gestore del servizio di tutte le responsabilità inerenti alla centrale termica.
  • Pagamento soltanto del calore consumato.

Appare dunque evidente che i maggiori interessati agli interventi di efficientamento sono i condomini degli immobili con impianto di riscaldamento centralizzato ed in particolare quelli con centrali termiche obsolete o fuori norma.

Criticità dell’obbligo di efficientamento

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Concludiamo suggerendo la seguente riflessione in merito all’efficacia dei provvedimenti di riqualificazione energetica: quanti pensionati con 500 €/mese o lavoratori precari (la maggioranza della popolazione italiana) possono accedere ai bonus fiscali? Molti investimenti di risparmio energetico, per essere significativi devono alzare almeno di una classe prestazionale, e siccome presuppongono spese importanti (talvolta ostacolando anche l’uso dell’immobile per i lavori) non sono ammortizzabili entro la vita utile del proprietario (orizzonte inferiore ai 10 anni come previsto nell’APE, affinché essa abbia validità legale) o addirittura inaccessibili per un lavoratore precario e, in fine, improponibili alla metà dei giovani in quanto disoccupati (percentuale ai massimi storici rispetto agli occupati). All’autore pare che la legge, ancora una volta venga recepita in modo iniquo, beneficiando solo le fasce più abbienti della popolazione (agevolate pur non avendone bisogno).  

Pertanto, con gli obblighi imposti da questo nuovo D.L. verranno penalizzati in termini di comfort ancora una volta gli inquilini degli immobili più freddi e meno coibentati, mentre indiscriminatamente tutti ce ne rimetteremo in termini d’inquinamento ambientale, disattendendo paradossalmente lo scopo principale della direttiva UE sul risparmio energetico: ridurre le emissioni di CO equivalente.

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Contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici: come contabilizzare?

Con il DLgs 4 luglio 2014, n. 102  Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” entro il 31 dicembre del 2016 i condomìni, e gli edifici polifunzionali, dotati di un impianto di condizionamento dell’aria centralizzato, o rifornito da una rete di teleriscaldamento, dovranno installare sistemi di contabilizzazione, di termoregolazione individuali per misurare l’effettivo consumo -di ciascuna unità immobiliare- e adottare il criterio della ripartizione dei costi in base alla norma UNI 10200/2015. In questo articolo, il terzo di una serie di quattro, vediamo brevemente quali sono gli aspetti tecnici della contabilizzazione del calore nei condomini.

ADEGUARE GLI IMPIANTI PER LA CONTABILIZZAZIONE E LA TERMOREGOLAZIONE

SCADENZE E SANZIONI PER CHI NON SI ADEGUA AL DLgs 102/2014

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Innanzi tutto, va segnalato che il ricorso a contatori orari e timer, molto diffuso nei vecchi impianti condominiali, non è più a norma, in quanto non conta l’effettivo calore consumato dalla singola utenza, bensì le ore di funzionamento delle pompe di circolazione, che non necessariamente sono un indicatore affidabile del consumo.

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Il tipo di contabilizzazione: diretta o indiretta

Il primo passo per la messa a norma dell’impianto è capire se sia possibile adottare un sistema di contabilizzazione diretta, o si debba ricorrere alla contabilizzazione indiretta. A tale scopo è necessario semplicemente verificare se il nostro edificio è dotato di rete di distribuzione del calore verticale a colonne montanti (edifici dai 30 anni in su) o orizzontale (edifici recenti). Nel primo caso l’unica opzione possibile è la contabilizzazione indiretta, mentre nel secondo caso è compatibile quella diretta. Il recupero dei dati registrati può essere di tre tipi, in funzione dell’entità e della raggiungibilità del condominio da gestire:

  1. lettura locale (piccoli condomini);
  2. lettura centralizzata tipo bus (villette a schiera);
  3. lettura centralizzata via radio (palazzi a sviluppo verticale).

I contatori possono essere di due tipi: ultrasonici (classe 2 EN1434, con massimo errore di misura ammesso: 2%) e meccanici (classe 3, massimo errore di misura ammesso: 3%).

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La contabilizzazione indiretta

1) Rilievo e certificazione dei corpi scaldanti installati per la determinazione di:

  • potenza termica secondo la UNI 442-2 o metodo dimensionale;
  • nuova tabella millesimale

2) Determinazione di:

  • diametro delle valvole termostatiche e dei detentori e del tipo di raccordo alle tubazioni;
  • tipo di valvole termostatiche e di sensore;
  • posizione d’installazione dei ripartitori;
  • tipo di ripartitore e di sensore;
  • curva della temperatura di mandata ai fini della precisione di regolazione e della temperatura di ritorno.

3) Calcolo dei parametri richiesti dalla UNI 10200 ai fini della ripartizione della spesa totale dei consumi energetici, secondo quanto definito dalle UNI/TS 11300.

4) Mappatura dell’impianto (codici apparecchi, nome utente, dati di programmazione etc.) da aggiornare nel caso in cui ci fossero stati interventi previ.

5) Stesura delle istruzioni per l’utilizzo dell’impianto e dei dispositivi atti alla contabilizzazione.

Contabilizzazione diretta

1) Rilievo e certificazione dei corpi scaldanti installati per la determinazione di:

  • potenza termica secondo la UNI 442-2 o metodo dimensionale;
  • nuova tabella millesimale.

2) Dimensionamento delle portate in modo da ottenere, in esercizio, valori di salto termico elevati.

3) Determinazione di:

  • diametro delle valvole termostatiche e dei detentori e tipo di raccordo alle tubazioni;
  • tipo di valvole termostatiche e di sensore;
  • curva della temperatura di mandata ai fini della precisione di regolazione e della temperatura di ritorno.

4) Calcolo dei parametri richiesti dalla UNI 10200 ai fini della ripartizione della spesa totale, secondo quanto definito dalle UNI/TS 11300.

5) Scelta del contatore di calore corretto in funzione dei valori di portate previsti.

6) Mappatura dell’impianto (codici apparecchi, nome utente, dati di programmazione etc.) da aggiornare.

7) Stesura delle istruzioni per l’utilizzo dell’impianto e dei dispositivi atti alla contabilizzazione.

Ripartitori di calore

Un ripartitore dei costi di riscaldamento è uno strumento elettronico in grado di misurare il consumo di calore del corpo scaldante sul quale è installato ed è indicato per impianti centralizzati a colonne montanti (UNI EN 834). Può essere installato solamente su corpi scaldanti con superficie accessibile nei quali è noto il rapporto tra temperatura e potenza termica, quali ad esempio i radiatori ad elementi (non pannelli a pavimento/soffitto o termoventilconvettori). I ripartitori sono di tre tipi in base alla temperatura media di esercizio da misurare sulla superficie del radiatore e alla presenza di un copriradiatore: a un sensore (>55°C), a doppio sensore >35°C) e a sensore remoto la cui unità elettronica viene installata all’esterno del copritermo.

La norma dice che in uno stesso impianto i ripartitori devono essere dello stesso modello ovvero utilizzare lo stesso principio di misura (stesso tipo di sensore e marca).  Prima di installarli è opportuno verificare se l’impianto è adibibile completamente alla ripartizione; quale tipo di sensore utilizzare. La direttiva MID 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo sulla precisione degli strumenti di misura obbliga il costruttore ad omologare il contatore con il nuovo marchio CE-M e secondo la EN 1434 i contatori devono essere almeno di classe 3 (errore di misura < 3%).

Dal momento che la distribuzione delle temperature non è uniforme è opportuno installare correttamente il ripartitore. Il valore ottenuto attraverso un qualsiasi ripartitore non è mai un valore assoluto, bensì un indice (%) di consumo (HCA, heat cost allocation, ovvero l’assegnazione del costo del calore) e pertanto il consumo del singolo radiatore può essere calcolato solamente rapportando il valore di HCA -letto sul ripartitore- con la somma di tutti i valori di HCA dei radiatori dell’impianto. In ultima analisi è possibile valutare il consumo riferendolo alla misura reale (diretta) di energia termica, o di combustibile. Infine, i ripartitori devono essere parametrizzati (ossia programmati ) inserendo la potenza termica (Watt) e il fattore K di contatto termico (in funzione della forma e materiale del radiatore). Entrambi i dati sono dichiarati dal fabbricante o, in mancanza delle schede tecniche, si possono calcolare in base alla UNI 10200/2015.

Principi generali di ripartizione secondo la UNI 10200

  1. Valutare le spese totali
  2. Ricavare l’energia utile totale
  3. Determinare l’energia involontaria
  4. Calcolare i millesimi di ripartizione
  5. Formulare il prospetto di spesa

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Tutte le spese relative all’impianto di riscaldamento vengono accorpate in un’unica voce (ST) e la suddivisione viene fatta in base a una quota fissa (Qf), pari a una percentuale della ST (tra il 30% e il 50%). Questa viene poi ripartita tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà e a una quota a consumo (Qc), pari alla rimanente parte della spesa (Qc = ST – Qf); successivamente viene ripartita in parti proporzionali al consumo individuale misurato. In altri termini, dette U1, U2, …Un le unità di calore conteggiate per ciascun utente, le singole quote variabili saranno:

Qc1= Qc * U1/(U1+U2+…Un)
Qc2= Qc * U2/(U1+U2+…Un)
Qc3= Qc * U3/(U1+U2+…Un)
Qcn= Qc * Un/(U1+U2+…Un)

Osservazioni sulla convenienza del sistema e le possibili truffe

Benché l’obbligo di adeguamento al D.L. 102/2014 non sia previsto per edifici con meno di 8 condòmini  e quand’anche non fossero nemmeno tenuti ad essere gestiti da un amministratore, è raccomandabile valutare la convenienza d’installare un sistema di contabilizzazione e termoregolazione del calore per evitare di essere truffati da vicini affatto onesti.

Sottolineiamo che, nei vecchi impianti dotati di contatore, dove la ripartizione della spesa avviene in base alle ore di funzionamento delle pompe di circolazione e non all’effettiva quantità di calore consumato, la possibilità di manomettere la regolazione delle valvole di mandata dell’ACS, di alimentazione dei corpi scaldanti, facilita gli imbrogli da parte di impiantisti compiacenti.

In pratica, se un idraulico poco equo, quindi affatto professionale, apre completamente la valvola della pompa di circolazione corrispondente all’inquilino suo committente, mentre abusivamente regola a metà l’apertura di quella corrispondente agli altri appartamenti, succede che le pompe di questi ultimi devono funzionare più ore per convogliare la quantità di calore necessaria a soddisfare il bisogno termico. Orbene, poiché la ripartizione della spesa di combustibile è proporzionale alle ore di accensione, in altri termini, succede che negli appartamenti regolati con una portata ridotta anche se le valvole dei radiatori delle stanze inutilizzate vengono impostate come spente (mediante un cronotermostato programmabile) il consumo di riscaldamento non è equo in quanto viene computato a favore dell’inquilino che mantiene acceso per meno tempo l’impianto. Nei vecchi impianti centralizzati, l’iniqua ripartizione non necessariamente deve essere frutto di un’azione truffaldina: in genere l’unità immobiliare collocata più vicino alla caldaia, avendo minore caduta di pressione e anche minore superficie disperdente (tubazioni relativamente corte) richiederà meno ore di funzionamento delle pompe di circolazione, a parità di calore consumato.         

Ricadute economiche e sociali della contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici            

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La contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici: responsabilità, scadenze e sanzioni.

Con l’entrata in vigore del D.L 4 luglio 2014, n. 102  “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, i condomìni e gli edifici polifunzionali, dotati di un impianto di condizionamento dell’aria centralizzato, o rifornito da una rete di teleriscaldamento, sono tenuti ad installare entro il 31 dicembre del 2016 sistemi di contabilizzazione, di termoregolazione individuali per misurare l’effettivo consumo e al contempo dovranno adottare il criterio della ripartizione dei costi in base alla norma UNI 10200/2015. In questo articolo, il secondo di una serie di quattro, vediamo brevemente i soggetti responsabili, le scadenze per l’attuazione del Decreto e le eventuali sanzioni.

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE PER GLI IMPIANTI

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Il quadro normativo dalla L.10/91

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Il concetto di contabilizzazione del calore, ovvero la misurazione dei consumi per il riscaldamento, il raffreddamento e dell’acqua calda per ciascuna unità immobiliare, viene introdotto per la prima volta con la L. 10 del 1991, già all’avanguardia all’epoca nella UE.

All’art. 26 del comma 5, la L 10/91 recitava: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per la conseguente ripartizione degli oneri di riscaldamento in base al consumo, effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 del Codice civile”.

Al comma 6, dello stesso articolo la L 10/91 recitava: “Per gli edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di riscaldamento devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare”. Insomma, la legge all’avanguardia prevedeva già l’adozione di sistemi di termoregolazione di contabilizzazione del calore sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova costruzione, ma senza privilegiare alcun tipo di apparecchiatura.

La L.10/91 è tutt’ora la principale fonte di riferimento, in termini gerarchici, rispetto alla serie di decreti che si sono susseguiti dal 1991 al 2014, i quali passeremo brevemente in rassegna.
Il D.P.R. 412/1993 introduce il rispetto dell’orario di accensione dell’impianto centralizzato mediante un sistema di contabilizzazione del calore, il quale diventa obbligatorio con il D.P.R. 551/1999. Il DPR 59 del 2 aprile del 2009 (art.4) introduce i seguenti concetti: adozione di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione del generatore; obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o d’installazione dell’impianto termico; mantenimento d’impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative e l’errore massimo di misura consentito dei contabilizzatori (inferiore al 5%). Il D.P.R. 59/2009 introduce l’obbligo di contabilizzazione del calore per impianti con distribuzione non equilibrata. 

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Infine, con il recente D.L. 102/2014  -dopo un periodo di politiche a favore degli impianti termoautonomi- si introduce un’alternativa più ecosostenibile nella gestione dei consumi, ovvero rendere possibile il mantenimento dei vantaggi di un impianto centralizzato e contemporaneamente la libertà di scegliere le temperature, nonché gli orari che più soddisfano le esigenze del singolo utente come avviene in un impianto termoautonomo.

Il criterio di ripartizione dei consumi

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La UNI 10200 -introdotta nel 2005, cogente con l’art. 9 del DLgs 102/2014- a giugno del 2015 sospende alcune parti dell’edizione del 2013 che avevano generato problemi interpretativi (in relazione all’applicazione della UNI EN 834 ) ed esclusione dei ripartitori aventi il fattore K (valutazione globale) non programmabile al momento dell’installazione, e diventa così il documento tecnico normativo di riferimento per l’equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, di acqua calda sanitaria (ACS) in edifici condominali, a cui si aggiungono inevitabilmente anche quelle per il servizio di gestione della contabilizzazione.
Il criterio di calcolo però non contempla le spese di manutenzione straordinaria. Inoltre, la norma distingue i consumi delle singole unità immobiliari di energia termica totale in due tipi: volontari (consumo reale di combustibile fossile e di energia elettrica per ciascuna utenza) misurati mediante contatori o ripartitori di calore e involontari (dovuti alle perdite di rete e alle dispersioni dello stabile). Inoltre, ai fini del calcolo della spesa totale, il D.L. distingue i seguenti tre casi di impianti:

  1. provvisti di contabilizzazione del calore (diretta o indiretta) e di termoregolazione;
  2. provvisti esclusivamente di termoregolazione (senza contabilizzazione);
  3. sprovvisti di contabilizzazione del calore e di termoregolazione.

Vediamo brevemente le novità della nuova edizione della UNI 10200:

1) è stata cancellata la prima frase del terzo capoverso del punto 5.1.3: “I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati” al fine di chiarire la possibilità di utilizzo di tutte le tipologie di ripartitori;

2) è stata cancellata la frase di cui al secondo comma del punto D.1 dell’appendice D: “la programmazione dei ripartitori, ai fini del progetto dell’impianto di contabilizzazione indiretta” al fine di consentire la scelta della metodologia più opportuna come richiesto dalla UNI EN 834.

Secondo il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) la termoregolazione senza la contabilizzazione del calore è poco utile in quanto l’utente non è motivato ad utilizzarla. E, viceversa, la contabilizzazione del calore senza la termoregolazione è ugualmente inutile perché l’utente non può regolare il proprio consumo in modo autonomo ed equo.

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Sintetizzando ai fini di una corretta gestione del servizio di contabilizzazione, il responsabile dell’impianto deve:

  • fornire agli utenti informazioni dettagliate sul funzionamento dell’impianto di contabilizzazione del calore ed istruzioni per gestire in modo consapevole l’impianto;
  • fornire agli utenti un prospetto previsionale della spesa totale per climatizzazione invernale e ACS (da fornire in caso di prima attivazione degli impianti);
  • fornire agli utenti un prospetto a consuntivo riferito ai consumi effettivamente registrati.
  • attivare le procedure di verifica della funzionalità dell’impianto di contabilizzazione e termoregolazione;
  • provvedere alla verifica dei dispositivi per la contabilizzazione e termoregolazione, in caso di consumi ritenuti anomali;
  • conservare per almeno 5 anni i consumi validati al fine di determinare il consumo storico in modo da poterli confrontare con i consumi rilevati periodicamente.

In ultima analisi, evidenziamo le seguenti criticità della norma tecnica la quale non contempla: i coefficienti correttivi in base all’orientamento dell’appartamento, rendendo così più svantaggiati quelli situati nelle zone fredde (nord e nord-est); ulteriori deroghe temporali, oltre alla prima stagione termica, dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento degli impianti.

Responsabilitá e sanzioni

La decisione di adeguare il condominio alle nuove disposizioni normative è in capo all’assemblea dei condomini mediante una delibera, con le maggioranze previste dal comm. 2 dell’art. 1120 del Codice Civile. L’amministratore condominiale, o un soggetto terzo, è invece tenuto a provvedere all’installazione, alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e alla termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è legalmente responsabile. I condomini che non adeguassero il proprio immobile, entro il 31 dicembre del 2016, sarebbero soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Regioni.   
In Lombardia e Piemonte, a breve, i termini di adeguamento e le sanzioni saranno allineate alle scadenze nazionali e quindi prorogate. Considerando, che i lavori vanno eseguiti nei mesi in cui le caldaie sono spente (poiché occorre svuotare d’acqua l’intero impianto e smontare tutti i caloriferi) per adeguare l’impianto al nuovo decreto, rimane ancora una sola stagione (aprile – ottobre).

Il legislatore nazionale introduce sanzioni a partire dal 2017, non solo per la mancata installazione dei dispositivi, ma anche per la ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento non conforme a quanto previsto dalla stessa legge, che rimanda alla norma tecnica UNI 10200 e s.m.i.

Si tratta del primo caso, per quanto ci consta, di norma sanzionatoria per ipotesi di ripartizioni di spese di un servizio comune non conforme alla legge. Se al Giudice compete un controllo, di mera legittimità, sulla delibera dell’assemblea condominiale con il conseguente potere di annullare, o meno la stessa, alla Regione invece compete il potere di obbligare il trasgressore a provvedere alla regolarizzazione in termini brevi dalla contestazione immediata, o dall’avvio del procedimento sanzionatorio che può essere avviato anche su segnalazione di un qualsiasi altro terzo portatore di un interesse legittimo (inquilino).

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. d) D.Lgs 102/2014 –Criterio di ripartizione della spesa– è fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, di suddividere  in base ai soli millesimi di proprietà. 
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, lettera c) ART. 16  D. Lgs 102/2014 –Sanzione per la mancata installazione– il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare adeguati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (in corrispondenza di ogni radiatore) sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando, da una relazione tecnica di un progettista, o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. Una sanzione amministrativa di pari importo viene applicata al condominio alimentato dal teleriscaldamento, o dal tele raffreddamento, o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) –Sanzione per una ripartizione non conforme a norma UNI 10200 del menzionato D.L. 
In caso di accertata violazione delle disposizioni il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione dell’impianto condominiale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata, o dalla data di notificazione dell’atto di cui al comma 17.

Ci auguriamo che questa nuova disposizione non si traduca in un’ulteriore tassazione occulta per tutti coloro i quali, indipendentemente dalla loro volontà, non riusciranno ad adeguare gli impianti condominiali entro i termini stabiliti dalla legge.  

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La contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici: perchè adeguare gli impianti

Con il D.L 4 luglio 2014, n. 102  Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica entro il 31 dicembre del 2016 i condomini, e gli edifici polifunzionali, dotati di un impianto di condizionamento dell’aria centralizzato, o rifornito da una rete di teleriscaldamento, dovranno dotarsi di sistemi di contabilizzazione, di termoregolazione del calore e adottare il criterio della ripartizione dei costi in base alla norma UNI 10200/2015. In questo articolo, il primo di una serie di quattro, vediamo brevemente le motivazioni dell’aggiornamento normativo ed i benefici dell’adozione delle tecniche moderne di contabilizzazione e regolazione del calore.

Riscaldamento: scegliere il sistema più adatto alle esigenze

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La premessa fondamentale a questo nuovo obbligo, deriva dal riconoscimento -da parte della UE- della necessità di affrontare sfide senza precedenti, ossia di ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di energia non rinnovabile, di razionalizzare risorse energetiche scarse, nonché di contrastare i cambiamenti climatici e, insomma, di superare la crisi economica, aggravata molto probabilmente dal fallimento del modello economico lineare, ormai insostenibile. In questo contesto, dunque, l’efficienza energetica costituisce un valido strumento. Essa può migliorare la sicurezza dell’ approvvigionamento dell’Unione, riducendo il consumo di energia primaria del 20% -corrispondente a 368 MTOE (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) rispetto alle proiezioni del 1990- entro l’orizzonte temporale del 2020, diminuendo in particolare le importazioni di energia da fonti fossili e le conseguenti emissioni climalteranti. E infine, raggiungere l’obiettivo, non marginale rispetto a quanto fin qui elencato, di creare posti di lavoro di qualità elevata nei diversi settori connessi con l’efficienza energetica.

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Chi ha esperienza di partecipazione in assemblee dei condòmini, avrà sicuramente potuto constatare che, per i diversi modi di fruizione degli appartamenti (diverse esigenze d’orario, o locali inutilizzati per lunghi periodi, etc.) è altamente improbabile riuscire a soddisfare in qualche modo, e “contemporaneamente”, le diverse esigenze degli utenti, senza contrastare con il contenimento dei consumi, dei costi e quindi con il rispetto dell’ambiente. Ci aspettiamo dunque che, a conti fatti, la nuova disposizione possa finalmente essere un efficace strumento per la mitigazione delle esternalità negative e per indurre corretti comportamenti per la massimizzazione della redditività dell’investimento negli interventi di contabilizzazione dei consumi, salvaguardando il comfort all’interno dell’edificio e la salubrità dello stesso.

La termoregolazione e contabilizzazione negli impianti centralizzati

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Si tratta di due interventi che è consigliabile realizzare congiuntamente: la termoregolazione, poiché mira a ridurre il consumo di calore e la contabilizzazione, poiché serve per l’equa ripartizione delle spese condominiali.  Vediamone i principali vantaggi.

  1. Gestire il riscaldamento in base alle proprie esigenze, quindi garantire la flessibilità gestionale caratteristica del riscaldamento autonomo senza rinunciare ai vantaggi del riscaldamento centralizzato.
  2. Ottimizzare la correlazione tra la spesa attribuibile al singolo utente e il calore effettivamente prelevato dalla centrale termica.
  3. Premiare il comportamento virtuoso del singolo utente, il quale grazie all’utilizzo parsimonioso del servizio di erogazione, attraverso i dispositivi di termoregolazione, può ottenere una riduzione degli sprechi e quindi un aumento del risparmio dal 12 al 30%, corrispondente un risparmio in bolletta di circa 50 a 100 euro a bimestre. Esiste anche la possibilità di detrarre fiscalmente: del 50% gli interventi di sola installazione di termoregolazione e contabilizzazione del calore solo se è seguito a una ristrutturazione edilizia e del 65% (Econbonus) se l’intervento di efficientamento energetico riguarda la sostituzione della vecchia caldaia con una più efficiente, anche se effettuato dal condominio. Nel 2016 sono previste nuove agevolazioni nella prossima Legge di Stabilità con il nuovo bonus casa 2016 condomini.

Impianti centralizzati o termoautonomi?

Da un punto di vista puramente tecnico, gli impianti centralizzati presentano i seguenti vantaggi rispetto a quelli termoautonomi, sostenendo un’inversione di tendenza del mercato. Vediamone le principali motivazioni:

  • Minore costo di manutenzione: una sola visita annuale dell’idraulico.
  • Miglior controllo della manutenzione e maggiore sicurezza per tutti i condomini in generale.
  • Efficienza della caldaia in genere crescente con la potenza nominale.
  • In impianti molto grandi, possibilità di installare un cogeneratore oppure un trigeneratore (cogenerazione ad alto rendimento).
  • Un’unica canna fumaria, quindi si evitano i problemi di tiraggio tipici dei vecchi condomini (odori, monossido di carbonio…).
  • Possibilità di avere un unico impianto solare termico sul tetto del condominio, in parallelo con la caldaia.

Gli svantaggi dei sistemi centralizzati sono piuttosto limitati: la maggiore dispersione di calore nelle tubazioni -perché le tratte sono più lunghe, specialmente in condomini molto grandi- e i problemi “comportamentali” (il condomino che sistematicamente non paga la sua quota, quello che regola la temperatura al massimo e poi apre le finestre, e tante altre storie di ordinaria conflittualità condominiale).

Da un punto di vista tariffario, la convenienza non è così evidente come possiamo immaginare, in parte per la scarsa trasparenza che da sempre caratterizza le utilities, in parte anche per la legislazione in continuo divenire che privilegia, a seconda dei governi di turno, l’una o l’altra lobby (di fabbricanti di caldaie, installatori, ecc.).
A novembre 2015 la situazione è la seguente: l’IVA e le aliquote di accise, come si evince dalla tabella 1, variano con la regione geografica e crescono con il consumo.  

Fasce di consumo annuo Aliquota di accisa Centro Nord Aliquota di accisa Territori Mezzogiorno Aliquota IVA

Da 0 a 120 mc

0,044 €/mc 0,038 €/mc 10%

Da 121 a 480 mc

0,175 €/mc

0,135 €/mc

10%

Da 481 a 1560 mc

0,170 €/mc

0,120 €/mc

22%

Oltre 1560 mc

0,186 €/mc

0,150 €/mc

22%

Tabella 1: Imposta sul valore aggiunto (IVA) , tratta da www.famiglia.eni.it

“La somministrazione di gas naturale per usi civili, per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 del D.Lgs. 2.2.2007 n. 26, dal 1° gennaio 2008, è soggetta all’aliquota IVA del 10% sui primi 480 metri cubi consumati in ogni anno solare e all’aliquota IVA del 22% sui consumi eccedenti tale ammontare, nonché ad aliquote di accisa (e di addizionale regionale) differenziate in relazione a quattro scaglioni di consumo, ai quali vengono imputati i consumi di ciascun anno solare.”

In genere, le quote fisse e le componenti variabili di costo sono molto articolate, come si evince dalle tariffe del servizio di fornitura domestica “in maggior tutela” pubblicate dall’ENI.

Suggeriamo il seguente esercizio per valutare la convenienza di un impianto centralizzato rispetto ad uno termoautonomo: ad esempio si consideri un condominio di 6 unità abitative nella Regione Piemonte. Per semplicità, supporremo che il consumo termico annuo sia identico per tutti gli appartamenti, pari a 250 Sm3 (metri cubi standar) equivalenti di gas (PCS = 38,52 MJ/Sm3).
La Tabella 2 illustra il costo annuo per appartamento in entrambe le ipotesi impiantistiche, calcolato in base alle voci di costo definite nel sito dell’ENI.

Voce di spesa annua corrisp. unitario Impianto termoautonomo Impianto centralizzato
quantità totale quantità totale/6 unità
Componente servizio trasporto (€/Sm3) 0,045327 250 11,33175 1500 11,33175
Costi fissi distribuzione (€/anno) 61,79 1 61,79 1 10,29833333
Costi variabili distribuzione (€/Sm3)          
da 0 a 120 Sm3 0 120 0 120 0
da 121 a 480 Sm3 0,078303 130 10,17939 360 4,69818
da 481 a 1560 Sm3 0,071669 0 0 1020 12,18373
Costo della materia prima gas (€/Sm3) 0,267563 250 66,89075 1500 66,89075
Oneri aggiuntivi (€/Sm3) 0,0245 250 6,125 1500 6,125
Componente vendita al dettaglio cliente domestico  singolo (€/anno) 57,76 1 57,76 0 0
Componente vendita al dettaglio cliente domestico  condominio (€/anno) 75,86 0 0 1 12,64333333
Componente vendita al dettaglio, parte variabile (€/Sm3) 0,007946 250 1,9865 1500 1,9865
Componente squilibri e perequazione (solo condomini e utenze non domestiche, €/Sm3) 0,001336 0 0 1500 0,334
Componente fondo per risparmio energetico ed energie rinnovabili (€/Sm3) 0,0069 250 1,725 1500 1,725
Componenteoneri fondo qualità servizi (€/Sm3) 0,001526 250 0,3815 1500 0,3815
Componente eventuali squilibri perequazione ed eventuali conguagli (€/Sm3) 0,013617 250 3,40425 1500 3,40425
Compensazione dei costi di commercializzazione, parte fissa (€) -27,01 1 -27,01 1 -4,501666667
Compensazione dei costi di commercializzazione, parte variabile          
da 0 a 120 Sm3 0 120 0 120 0
da 121 a 480 Sm3 0,0376 130 4,888 360 2,256
da 481 a 1560 Sm3 0,0217 0 0 1020 3,689
Componente per servizio di misura (€/Sm3) 0,003175 250 0,79375 1500 0,79375
           
Aliquote d’accisa Centro-Nord          
da 0 a 120 Sm3 0,044  120 0 120 0
da 121 a 480 Sm3 0,175 130 22,75 360 10,5
da 481 a 1560 Sm3 0,17 0 0 1020 28,9
           
Subtotale annuo     222,99589   173,63941
IVA          
da 0 a 120 Sm3 10% 107,03803 10,70380272 83,346917 1,38911528
da 121 a 480 Sm3 10% 115,95786 11,59578628 250,04075 4,16734584
da 481 a 1560 Sm3 22% 0 0 708,44879 25,97645574
           
Totale Annuo     245,295479   205,1723269

Si osserva una convenienza di 40 € annui a favore degli impianti condominiali centralizzati rispetto a quelli termoautonomi. La condizione sine qua non, affinché detta convenienza sia effettiva, risiede proprio nella condizione che la ripartizione della spesa sia assolutamente equa, fatto possibile solo in presenza di un impianto di contabilizzazione ben progettato e correttamente installato.

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Come redigere l’APE dopo l’entrata in vigore dei decreti attuativi della L. 90/2013

Il primo ottobre del 2015 sono entrati in vigore i tre attesissimi decreti attuativi della L. 90/2013 e, se consideriamo che circa la metà del patrimonio immobiliare è stato realizzato prima della L. 373 del 1976, si prospetta una sfida ambiziosissima riqualificare imponendo prestazioni ad energia quasi zero, entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici, o privati ad uso pubblico, e dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione. Riassumiamo le principali novità introdotte nel calcolo della prestazione energetica degli edifici (APE) e nella relazione tecnica “Legge 10”.

INCENTIVI E DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

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IL QUADRO NORMATIVO

Ricordiamo che il D.L. 63 del 4 giugno del 2013, convertito in legge dalla L. 90/2013 e dal D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (Supplemento ordinario della G.U. n. 162 del 15 luglio 2015), recepisce la direttiva 2010/31/UE “Energy Performance of Buildings Directive” (EPBD).

I DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 90/2013      

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  • Il primo decreto introduce le prescrizioni minime, le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione, ed esistenti, in funzione dell’ambito d’intervento, i requisiti dell’edificio ad energia quasi zero e sostituisce il DPR 59/09.
  • Il secondo decreto definisce i nuovi modelli per la relazione tecnica (Legge 10) in funzione della tipologia d’intervento.
  • Il terzo ed ultimo decreto integra e modifica le prime Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (LGN09) proponendo un nuovo indicatore per la classificazione e due nuovi modelli di attestato (APE e AQE).

LA NUOVA RELAZIONE TECNICA PER L’APE

Come redigere la nuova relazione tecnica per l’APE? Dopo l’entrata in vigore dei decreti attuativi della L. 90/2013 i modelli per la redazione della relazione tecnica “Legge 10”, da presentare in Comune per le autorizzazioni, sono tre e si differenziano in base ai seguenti ambiti d’intervento:

  1. nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero (Allegato 1);
  2. riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici (Allegato 2);
  3. riqualificazione degli impianti tecnici (Allegato 3).

Gli addetti ai lavori hanno già osservato che la data, a partire dalla quale entrano in vigore le nuove disposizioni, non è il 1° settembre 2015, come sancito nella legge, ma ragionevolmente dal 1° ottobre 2015; ritengono dunque che si sia tratto di un errore di battitura. L’ennesima prova di un lavoro condotto frettolosamente nel tentativo, penoso, di evitare il prossimo aggravamento delle procedure d’infrazione nei confronti del nostro Paese da parte della Commissione europea. Si tratta del solito pasticcio all’italiana.

Le nuove disposizioni della L. 90/13 si applicano alle Regioni e alle Provincie autonome che non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE; mentre le altre hanno due anni di tempo per uniformarsi ai nuovi provvedimenti nazionali. Ad ogni modo, alla data del 1° ottobre, continuano ad essere in vigore i seguenti decreti legislativi: 192/05, 311/06 e 28/11. Le Linee Guida del 2009 non vengono abrogate ma solo aggiornate ed integrate con le LGN15.

I NUOVI CRITERI DI CALCOLO DI APE E AQE

Fermo restando gli obblighi già previsti per la presentazione dei documenti APE (Attestato di Prestazione) e AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), con le nuove Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (LGN15) sono stati introdotti nuovi schemi per la redazione di entrambi.

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L’APE verrà calcolata, d’ora in poi, in base ad un “edificio di riferimento”, ovvero uno identico a quello in esame in termini di:

  • geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti);
  • orientamento;
  • ubicazione territoriale;
  • destinazione d’uso;
  • situazione al contorno;
  • caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati (ai sensi dell’Appendice A dell’Allegato 1 del DM 26/6/15) come segue:

In altri termini, i seguenti valori dell’“edificio di riferimento” rappresentano i nuovi limiti per le verifiche delle prestazioni energetiche dell’edificio reale:

  • EPH,nd, l’indice di prestazione termica utile per il riscaldamento;
  • EPC,nd, l’indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;
  • EPgl,tot, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio.

Secondo i decretivi attuativi della L.90/2013, per la redazione dell’APE e dell’AQE il nuovo sistema di verifica degli interventi non si basa più sugli indici di prestazione predefiniti, ma sui valori determinati in funzione delle caratteristiche dell’edificio di progetto. Mentre per i tutti gli input e i parametri indefiniti si utilizzano i valori dell’edificio reale.

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Da ora, i metodi di calcolo semplificati sono ammessi solo per gli edifici, o unità immobiliari residenziali esistenti, con superficie utile inferiore, o uguale, a 200 metri quadrati, fatta eccezione peri i casi di ristrutturazione importante.

Sono introdotte nuove verifiche sulla riflettenza solare delle coperture e sull’area solare equivalente estiva, per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere il surriscaldamento a scala urbana.

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.

Le LGN15 definiscono gli impianti standard dell’edificio di riferimento (tabella 1): oltre alla climatizzazione invernale e all’ACS dovranno essere considerati anche la climatizzazione estiva, la ventilazione meccanica, gli apparecchi elettrici per l’illuminazione e il trasporto di cose e persone in termini di consumi energetici.

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IL CONTRIBUTO DELLE FER E DEGLI IMPIANTI STANDARD

Il fabbisogno energetico annuale viene calcolato come energia primaria per il singolo servizio energetico su base mensile e si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. Lo stesso metodo si usa per l’energia da fonti rinnovabili (FER), prodotta all’interno del confine di sistema edificio-impianto. È consentito tenere conto dell’energia da FER, o da cogenerazione, prodotta in situ solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico.

ESCLUSIONI E VERIFICHE

Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della L.90/13 sono esclusi dall’applicazione delle nuove prescrizioni, oltre agli edifici citati nell’Art. 3 del DLgs 192/05,  anche quelli ricadenti nell’ambito della disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Parte seconda, articolo 136, comma 1, lettere b) e c) ma solo nel caso in cui il rispetto delle stesse implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere, o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni concernenti: a) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) l’esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici. I ruderi sono esclusi purché tale stato venga dichiarato nell’atto notarile. Rimangono esclusi anche i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità, o agibilità, al momento della compravendita (scheletri strutturali o immobili al rustico).

Inoltre, in base all’allegato 1, ai sensi dell’Art. 1.4.3, i seguenti interventi sono esclusi dall’applicazione dei nuovi requisiti minimi:

  • su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico;
  • di rifacimento di porzioni d’intonaco su superfici inferiori al 10% di quella disperdente (lorda degli elementi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture).

Infine, secondo l’Art. 2.2, comma 2 del medesimo allegato:

  • nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia dei 50 kW (Art. 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al DM del 22 gennaio 2008, n. 37) gli adempimenti legati alla predisposizione, e consegna della relazione tecnica come sopra, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia dello stesso (ad es. la sostituzione di una caldaia a metano con una alimentata a biomasse solide);
  • fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno energetico.

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In linea generale, per le nuove verifiche, in accordo con le regole nazionali, consigliamo la seguente procedura basata su 3 semplici passaggi:

1. determinare il “Tipo d’intervento” e la “Classificazione dell’edificio” (DPR 412/93);

2. ricavare l’elenco completo delle prescrizioni da rispettare, vedasi lo “Schema delle verifiche”

3.adottare le prescrizioni consultando l’“Elenco delle verifiche”.

Concludendo, segnaliamo che ogni tre anni, a partire dal 31 dicembre del 2012, la Commissione europea pubblica una relazione riguardo ai progressi realizzati dagli Stati membri con il fine di mettere a punto una politica efficace d’incentivi per rendere gli edifici a consumo nullo, o almeno a bassissimo consumo soddisfatto in gran parte da energie rinnovabili.

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Incentivi 2015 per le schermature solari

Con la Legge di Stabilità 2015 (n. 190 del 23/12/2014) entrata in vigore il 1 Gennaio 2015, è stata finalmente riconosciuta ufficialmente l’importanza che le schermature solari rivestono per il risparmio energetico, per lo più estivo. La legge, infatti, ha esteso a tende, chiusure oscuranti, schermature e dispositivi di protezione solare di altro tipo gli incentivi fiscali del 65% già previsti per altri interventi di riqualificazione energetica (serramenti e infissi, caldaie a condensazione e biomassa – comma 344 e 347 -, pannelli solari, pompe di calore, coibentazione di pareti e coperture).

Le agevolazioni sono da intendersi valide per le spese relative alle schermature SOLARI sostenute tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, fino ad un valore massimo della detrazione di 60 mila euro. 

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LE TIPOLOGIE DI SCHERMATURE CHE POSSONO USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI

Nello specifico, la legge ha esteso le detrazioni fiscali a prodotti, marcati CE se previsto, che rientrino nelle tipologie di schermature solari come specificato nell’allegato M del Decreto Legislativo n.311/2006, che riporta alle norme di riferimento UNI EN:

  • UNI EN 13561 “Tende esterne requisiti prestazioni compresa la sicurezza” (in obbligatorietà della Marcatura CE);
  • UNI EN 13659 “Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza”  (in obbligatorietà della Marcatura CE);
  • UNI EN 14501 “Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione”;
  • UNI EN 13363.01 “Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo calcolo semplificato”;
  • UNI EN 13363.02 “Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo calcolo dettagliato”.

LE CARATTERISTICHE DELLE SCHERMATURE SOLARI PER LE DETRAZIONI

Come esplicitato nel vademecum dell’Enea, da un’analisi delle norme UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790 relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, si è dedotto che i sistemi oscuranti, per rientrare tra quelli che potrebbero usufruire delle detrazioni dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:

  • Proteggere una superficie vetrata;
  • Integrate nell’involucro edilizio in modo che non sia possibile per l’utilizzatore dell’immobile smontarle e montarle a piacimento;
  • Essere mobili;
  • Essere schermature tecniche.

In merito alla posizione rispetto alla superficie vetrata, è possibile installare queste schermature all’interno, all’esterno o integrate nel vetro. È prevista anche l’installazione in combinazione con superfici vetrate sporgenti rispetto all’involucro o aggettanti.

Si tratta di indicazioni di massima che aiutano a decifrare le norme ma che non sono da intendersi come giurisprudenza. Schermature e tende da sole dovranno rispondere ad una serie di requisiti di resistenza, resistenza al vento, capacità di schermare il sole ecc come da marcatura CE e norme UNI sopra citate. 

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Incentivi 2015 per caldaie e stufe a legna e a pellet

Prima dell’anno 2015 era possibile accedere agli incentivi sul riscaldamento solo in caso di sostituzione dell’intero impianto. A partire da gennaio 2015, l’ecobonus ha introdotto delle detrazioni fiscali anche sull’acquisto ed installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili per una spesa non superiore ai 30 mila euro. 

Quindi, mentre negli anni passati la posa in opera di caldaie e stufe a legna o a pellet garantiva l’accesso agli incentivi solo se queste erano installate a sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente, con l’aggiornamento dell’ecobonus questo non è più necessario: il solo acquisto ed installazione di questi impianti è sufficiente per l’accesso alle agevolazioni.

Ad oggi, gli utenti che decidano di installare un impianto di riscaldamento a legna o pellet possono alternativamente scegliere il Conto Termico o le detrazioni fiscali del 65 e 50%. 

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DETRAZIONI FISCALI DEL 65%

La legge di stabilità 2015 ha esteso le detrazioni del 65% anche alle spese per l’acquisto ed installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 (per ulteriori informazioni consultare il vademecum ENEA). È stato chiarito che si può usufruire di queste agevolazioni anche acquistando ed installando generatori di calore senza caldaia integrata, quindi semplici stufe a legna o pellet (per una selezione di questi prodotti potete visitare il sito di Climaway) a patto che, in ogni caso, tali apparecchi rispettino le emissioni ed i rendimenti esplicitati nel vademecum ENEA e venga presentato l’attestato di certificazione o qualificazione energetica.

Si può usufruire di queste detrazioni fino al 31 dicembre 2015. Da gennaio 2016, le detrazioni dovrebbero scendere dal 65 al 36%.

CONTO TERMICO

Ci sono due aspetti fondamentali che differenziano il conto termico dalle detrazioni del 65%: innanzitutto il conto termico non ha una scadenza temporale: si può accedere al conto termico fino al raggiungimento di un tetto di spesa annuale di 900 milioni di euro. Inoltre, il conto termico è valido solo per la sostituzione di impianti preesistenti. L’importo del conto termico è erogato in due anni con due rate di uguale importo. Il decreto stabilisce due formule per il calcolo di tale importo: una è riferita alle caldaie a biomassa e l’altra per le stufe e i termocamini. In entrambi i casi i fattori che entrano in gioco sono:

  • la potenza termica nominale dell’impianto
  • il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito nella tabella 5 dell’allegato II del decreto.
  • il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle Tabelle 7, 8, 9 e 10 dell’allegato II del decreto.
  • le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza

DETRAZIONI FISCALI DEL 50%

Si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% se i lavori effettuati hanno un importo non superiore ai 96 mila euro e rientrano in un progetto di risparmio energetico o di ristrutturazione edilizia. Queste detrazioni sono valide anche per l’installazione (non solo la sostituzione) di caldaie e stufe a legna o a pellet. Non è possibile cumulare le detrazioni del 50 e del 65 per cento per gli stessi interventi.
Per quanto riguarda i tempi, anche in questo caso le detrazioni del 50% sono valide fino al 31 dicembre 2015. In seguito, a partire dal 1 gennaio 2016 la percentuale scenderà al 36% ed avrà un limite di 48 mila euro per unità immobiliare.

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Obbligo di installare solo caldaie a condensazione. Addio alla vecchia caldaia a gas

A settembre del 2014 la lampadina ad incandescenza è stata definitivamente bandita dall’UE, quale ennesima vittoria postuma di Tesla sul rivale Edison. Ora tocca alla vecchia caldaia a gas: dal 26 settembre 2015 sarà possibile immettere in commercio e installare solo caldaie a condensazione ad alto rendimento, ai sensi del D.Lgs.  n. 201 del 6 novembre 2007 , il quale recepisce la Direttiva Europea 2005/32/CE, soprannominata “Eco-Design“.   

RISCALDAMENTO: CAMINI E STUFE A LEGNA

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Il regolamento Ecodesign introduce una nuova etichettatura energetica sugli standard minimi di efficienza per le caldaie. In particolare, si prevede una classificazione energetica da A+ a G per gli apparecchi di riscaldamento degli ambienti e da A a G per gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Da qui l’obbligo di installare solo caldaie a condensazione, ovvero generatori di calore in grado di recuperare gran parte del calore latente contenuto nei fumi che, altrimenti, andrebbe disperso nel camino, così come avviene nelle caldaie tradizionali. Il calore recuperato viene ceduto all’impianto di riscaldamento, raggiungendo così un rendimento oltre il 106% contro il 92-95% della caldaia tradizionale e l’84-85% dei vecchi generatori tradizionali a gasolio. In realtà, l’efficienza superiore al 100% è il solito miraggio creato dai guru del marketing e quindi imposto dall’incompetente casta politica come se fosse l’ultimo ritrovato della scienza.

caption: Schemi di funzionamento di due tipi di caldaia a condensazione: a camera di combustione aperta e aspirazione alla base del camino (sinistra) e a camera di combustione stagna con immissione d'aria forzata (destra). Immagine in licenza WikiCommons, autore Kalbody.   Legenda: 1- Entrata del gas 2- Entrata dell'aria 3- Uscita fumi 4- Ritorno dai radiatori 5- Ai radiatori 6- Acqua condensata

In realtà, si tratta semplicemente di un gioco di prestigio con le definizioni di potere calorifico di un combustibile e di efficienza dei generatori di calore. Sappiamo che tutti i combustibili composti da carbonio e idrogeno -come gli idrocarburi in generale, ma anche legna, torba e biocarburanti- possiedono due poteri calorifici: il PCI (potere calorifico inferiore) ed il PCS (potere calorifico superiore).

  • PCI: Il potere calorifico inferiore. Il potere calorifico inferiore rappresenta il calore sprigionato dalla combustione, al netto del calore latente di condensazione dell’acqua, che si forma per la combinazione dell’idrogeno contenuto nel combustibile e l’ossigeno atmosferico, e vale 47,7 MJ/kg nel caso del gas naturale;
  • PCS: Il potere calorifico superiore. Il potere calorifico superiore rappresenta il calore lordo prodotto dalla combustione, e vale 54 MJ/kg per il gas naturale, cioè 1,13 volte il PCI.

Convenzionalmente, gli strumenti per la misura dell’efficienza della combustione effettuano il calcolo utilizzando il PCI come parametro di riferimento. Poiché le caldaie a condensazione recuperano una frazione del calore latente del vapore acqueo, il calcolo dell’efficienza riferito al PCI darà sempre un valore superiore al 100%. Poiché il PCS del gas naturale è il 13% maggiore del suo PCI, una tipica caldaia a condensazione, con il 106% di efficienza rispetto al PCI, in realtà, ha solo il 93,8% di efficienza termodinamica riferita al PCS.

I VANTAGGI DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE

Comunque, al di là delle convenzioni normative e delle campagne di marketing, l’installazione di una caldaia a condensazione comporta due vantaggi tangibili per l’utente e la società.

Da una parte, a parità di consumo termico, si riduce dal 10% al 15% il consumo di gas naturale, e di conseguenza si riducono anche le emissioni di CO2 dello stesso valore. Dall’altro canto, ogni processo di combustione comporta sempre l’inevitabile formazione di tracce di NOx, gas con un potenziale di effetto serra di circa 290 volte maggiore di quello della CO2, e inoltre è il principale responsabile delle piogge acide, perché reagisce con il vapore acqueo prodotto dalla combustione e con l’umidità presente nell’atmosfera, producendo gli acidi nitrico e nitroso, entrambi potenti agenti corrosivi ed inquinanti. Nelle caldaie a condensazione, le emissioni di NOx al camino sono minime, perché gli acidi sono estremamente solubili e vengono evacuati assieme all’acqua di condensa. Per fortuna, le acque fognarie possiedono un’alcalinità elevata, e cioè capace di neutralizzare facilmente gli acidi, quindi non c’è da temere la corrosione delle tubazioni di scarico.

GLI ASPETTI NEGATIVI DELLA NORMATIVA

Vediamo i tre aspetti negativi della normativa in questione:

  1. Risparmio minimo per i cittadini: Il risparmio per i cittadini, misurato in soldi, non sarà molto, in quanto le principali voci di costo nella bolletta del gas sono i criptici termini fissi, che foraggiano le multinazionali degli idrocarburi, le inevitabili tasse, e l’IVA sulle tasse. Quindi si andrà a risparmiare il 15% su una frazione del costo totale di riscaldamento.
  2. Non si tende a sostituire i combustibili fossili: La direttiva Ecodesign non tende a sostituire i combustibili fossili, semplicemente definisce delle efficienze minime nel loro utilizzo. Pertanto, la sostituzione delle caldaie tradizionali con caldaie a condensazione è un passo inevitabile e necessario per lo sviluppo sostenibile, ma prolungherà ancora la dipendenza della nostra società dall’insostenibile gas naturale. Sarà dunque solo un palliativo, a meno che lo Stato italiano non cambi politica e faciliti la possibilità di produrre biometano con la FORSU e di immetterlo in rete, rimpiazzando finalmente il gas naturale con una alternativa sostenibile.
  3. La neutralizzazione di acidi nitrici e nitroso: Benché le fognature abbiano alcalinità sufficiente per neutralizzare gli acidi nitrici e nitroso contenuti nella condensa, man mano che aumenterà il numero di nuove caldaie installate aumenterà di pari passo la concentrazione di nitriti e nitrati che gli impianti di trattamento delle acque fognarie dovranno denitrificare. Non sembra che i legislatori europei abbiano debitamente valutato la conseguenza negativa dovuta alla combustione con il recupero di calore dalla condensa, e non si desume dalla Direttiva in questione nessun provvedimento che preveda i fondi e le modalità per il potenziamento della capacità di depurazione delle acque attualmente esistente.

Purtroppo, dobbiamo anche prendere atto che la vecchia caldaia, a bruciatore atmosferico di gas non sparirà del tutto, almeno nel breve-medio termine. In deroga alle nuove normative, già menzionate, le cosiddette caldaie “a camera aperta” o “a tiraggio naturale” si potranno ancora installare,  quando la sostituzione di una vecchia caldaia con una caldaia a condensazione non sia possibile per problemi legati alla canna fumaria collettiva di alcuni edifici multifamiliari. Purtroppo, nel nostro Paese sono tanti gli edifici costruiti con canne fumarie collettive in base a spiccioli criteri di economia dei “palazzinari”. Non mancherà neanche l’idraulico “furbo” che, con la scusa della canna fumaria, rifilerà ai clienti poco informati qualche vecchia caldaia comprata con “maxisconto” prima del 26 settembre, anche non sussistendo nessun problema obiettivo.

Per concludere, ricordiamo che serve a poco sostituire una vecchia caldaia con una più efficiente, se di pari passo, non si migliora la gestione del consumo considerando anche il comfort globale dell’edificio, e le abitudini degli utenti. Secondo un noto fabbricante di caldaie, la sostituzione del vecchio termostato “on/off” con i nuovi modelli “intelligenti”, capaci di modulare la potenza della caldaia a seconda di una serie di fattori interni ed esterni e dotati di  programmi capaci di “imparare” a gestire l’impianto sulla base delle abitudini ed orari dell’utente o istruzioni da esso fornite via tablet o smartphone, può comportare di per sé un’economia dell’ordine del 10% del consumo totale di gas. 

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